STORICA SENTENZA DELLA CONSULTA: IL SOFTWARE LIBERO E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALE
addvaslavros | 25 Aprile 2010Questo, il dispositivo della Sentenza della Corte Costituzionale n.122 del 22/03/2010 >>

dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della suddetta legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, promosse, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe [ Qui il video dell'udienza >> ]
E’ questa una sonante affermazione di legittimità dell’Open Source anche nell’uso quotidiano della Pubblica Amministrazione, che conferma la preferibilità dei programmi a codice aperto anche in caso di share alike - lo scambio di programmi fra uffici pubblici - perché non viene violata alcuna norma relativa alla libera concorrenza. Per la Corte, preferire Software Libero non viola la libertà di concorrenza, in quanto la libertà del software è una caratteristica giuridica generale e non una caratteristica tecnologica legata a uno specifico prodotto o marchio. La pronuncia confuta senza appello le argomentazioni inconsistenti di quanti, fino ad oggi, si sono opposti all’adozione di norme che favoriscono il software libero per un presunto conflitto con il principio di “neutralità tecnologica”.
Per la Corte però “Anche il software cosiddetto “libero” costituisce un’opera dell’ingegno e, pertanto, è oggetto di diritto d’autore come ogni altro programma per elaboratore“. In pratica, un software open source con licenza GPL non è da ritenersi totalmente privo di diritti d’autore e condizioni d’utilizzo. Per garantire piena libertà agli utenti, le licenze open source “impongono precisi limiti alla possibilità di modificare (o negare) i diritti di quest’ultimo“. In funzione del livello di contribuzione richiesto all’utente (gratuità), di disponibilità del codice sorgente (trasparenza) o di importanza data alla nozione di proprietà (diritti d’autore), i software sono designati con i termini di dominio pubblico, liberi, freeware, shareware o proprietari. È la natura della licenza associata al software a determinare l’appartenenza a una delle categorie suddette. Il concetto di software libero è, quindi, associato all’insieme di software coperti da un tipo di licenza particolare: le licenze di software libero. Ma questo non significa che il software libero sia codice informatico senza diritti, esso resta governato dalle disposizioni della licenza e l’autore del software resta il titolare dell’insieme dei diritti di autore. Pertanto, libertà di utilizzo, copia, modifica e distribuzione di licenze open source, non corrispondono automaticamente a gratuità assoluta e non giustificano un disconoscimento dell’opera d’ingegno. Per averne una riprova basta verificare i principi del c.d. copyleft che sono stati formalizzati dalla FSF - Free Software Foundation nella cosiddetta General Public License (GPL), attualmente evoluta nella nuova GPLv2 >> . Il cliente di accordo GPL è vincolato a utilizzare a sua volta la GPL e dovrà, quindi, fornire il codice sorgente delle estensioni realizzate. In altre parole, la GPL è un modello di licenza ricorsivo. Il codice e le “libertà” a esso associate diventano così legalmente inseparabili.
Per maggiori dettagli su questa pronuncia e sui principi giuridici che ne scaturiscono, vedi qui articolo su Altalex di Stefano Cresta .





